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Podgorica/Bar - Il Ministero dei Trasporti è del parere che la società Port of Adria non abbia il diritto esclusivo di effettuare il carico e lo scarico di container nella zona di Bar, ma che la società Porto di Bar (Luka Bar) può svolgere la stessa…
Podgorica/Bar - Il Ministero dei Trasporti è del parere che la società Port of Adria non abbia il diritto esclusivo di effettuare il carico e lo scarico di container nella zona di Bar, ma che la società Porto di Bar (Luka Bar) può svolgere la stessa attività, riferisce, il 10 agosto, la stampa montenegrina. Il presente Ministero ha spiegato che "tenendo presente che Port of Adria non ha acquisito il diritto esclusivo di carico e scarico di container non vi è alcun disturbo se anche Porto di Bar svolge l'attività per la quale è registrata. Per altro non c'è ragione di avviare, in questo momento, qualsiasi azione concreta per quanto riguarda lo svolgimento di tali attività da parte di entrambe le entità aziendali nell'area portuale". In tale contesto, il Ministero ha spiegato che senza il completamento della procedura dinanzi all'Agenzia per la concorrenza e tenendo conto della disposizione esplicita e dell'accordo di concessione stesso, conclusi il 27 dicembre 2013, non è possibile considerare che la società Kontejnerski terminal i generalni tereti, ovvero Port of Adria, abbia il diritto esclusivo di effettuare il trasbordo nella zona portuale di Bar. Come il Ministero ha ricordato, l'Agenzia della concorrenza nel 2015 ha assunto la stessa posizione. La presente Agenzia allora ha espressamente indicato che non ha riscontrato alcun impedimento per il Porto di Bar nell'esecuzione di tutte le attività che il suo fondatore e il proprietario ritengono appropriate compreso il trasbordo di merci da container e merci generiche. La Port of Adria era a conoscenza di questo parere dell'Agenzia.<br /> <br /> Per quanto riguarda il contratto di concessione a cui fa riferimento Port of Adria, il Ministero dei Trasporti ha precisato che la parte riguardante i diritti esclusivi definisce che entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente contratto, il concessionario avrà il diritto e l'obbligo esclusivo di effettuare le operazioni di carico e scarico dei container nonché di carico generale nelle acque del porto di Bar, alle condizioni prescritte dalla Legge sulla concorrenza. Questo significa che Port of Adria doveva avviare una procedura di esenzione individuale al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'articolo 9 della Legge sulla concorrenza, in modo che, se l'autorità competente avesse accertato che soddisfaceva le condizioni, poteva acquisire il diritto di esclusività. Il Ministero dei Trasporti ha chiarito che qui non si tratta di violazione degli obblighi assunti dal concessionario, ma semplicemente di un'opportunità non sfruttata da parte della Port of Adria di avviare la procedura per stabilire l'esistenza di un possibile diritto di effettuare esclusivamente il trasbordo di container e merci generali nelle acque di Bar.<a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />
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