Non-Disclosure Agreement (NDA)
Modello di accordo di riservatezza reciproco utilizzato dall'Osservatorio Italiano nei rapporti preliminari con clienti, controparti, partner professionali e fornitori. Scaricalo, leggilo con calma, e riportalo firmato o con le modifiche che ritieni.
Il presente accordo è stipulato tra Osservatorio Italiano(di seguito “Osservatorio”) e la Controparteidentificata in calce (congiuntamente le “Parti”).
Le Parti intendono valutare l'avvio di una collaborazione professionale. Nell'ambito di tale valutazione ciascuna Parte potrà divulgare all'altra informazioni riservate di natura tecnica, commerciale, strategica e operativa. Le Parti intendono pertanto regolare contrattualmente le modalità di scambio, uso, conservazione e tutela di tali informazioni.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
- Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo, per «Informazioni Riservate» si intendono tutte le informazioni, i dati, i documenti, i progetti, i metodi operativi, le strategie commerciali, i risultati di analisi, le relazioni professionali, le identità di terzi, le conoscenze tecniche e di business comunicate da una Parte all'altra — direttamente o indirettamente, in forma scritta, orale, elettronica, grafica o di qualunque altra natura — in relazione all'oggetto del presente accordo.
- Art. 2
Obblighi di riservatezza
2.1 La Parte Ricevente si obbliga a: (a) mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate; (b) non divulgarle a terzi, pubblicarle o altrimenti metterle a disposizione di chiunque senza il preventivo consenso scritto della Parte Emittente; (c) utilizzarle esclusivamente per le finalità oggetto della valutazione professionale tra le Parti; (d) adottare le stesse cautele impiegate per le proprie informazioni riservate, e comunque non inferiori alla diligenza del buon professionista.
2.2 La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate ai soli propri dipendenti, collaboratori e consulenti che abbiano effettiva necessità di conoscerle, purché gli stessi siano vincolati da obblighi di riservatezza non meno stringenti di quelli del presente accordo.
- Art. 3
Eccezioni
Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni che: (a) siano di dominio pubblico al momento della comunicazione o lo divengano successivamente senza violazione del presente accordo; (b) fossero già legittimamente note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione; (c) siano ottenute legittimamente da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza; (d) siano sviluppate autonomamente e indipendentemente dalla Parte Ricevente senza l'impiego delle Informazioni Riservate; (e) la cui divulgazione sia imposta da legge, regolamento o provvedimento di autorità giudiziaria o di vigilanza, nel qual caso la Parte Ricevente ne darà tempestiva comunicazione all'altra Parte per consentire ogni opportuna azione di tutela.
- Art. 4
Durata
Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà efficacia per 36 (trentasei) mesi. Gli obblighi di riservatezza permangono per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza naturale o anticipata dell'accordo.
- Art. 5
Proprietà delle Informazioni
Tutte le Informazioni Riservate restano di proprietà esclusiva della Parte Emittente. Il presente accordo non conferisce alla Parte Ricevente alcun diritto di licenza, cessione, utilizzo o sfruttamento economico delle Informazioni Riservate oltre quanto espressamente previsto dalle finalità concordate.
- Art. 6
Restituzione e distruzione
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di richiesta scritta, ovvero alla scadenza naturale dell'accordo, ciascuna Parte dovrà restituire o distruggere — a scelta dell'altra Parte — ogni supporto materiale o elettronico contenente Informazioni Riservate, fatti salvi gli obblighi di archiviazione e conservazione imposti dalla normativa applicabile. La distruzione dovrà essere certificata per iscritto su richiesta.
- Art. 7
Non sollecitazione
Per l'intera durata del presente accordo e per i 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione, ciascuna Parte si astiene dal contattare direttamente per finalità di assunzione o ingaggio professionale i dipendenti, collaboratori o consulenti chiave dell'altra Parte con cui sia entrata in relazione in virtù del presente accordo, salvo consenso scritto.
- Art. 8
Inadempimento
In caso di violazione del presente accordo, la Parte inadempiente sarà tenuta al risarcimento integrale del danno ai sensi degli artt. 1218 e seguenti del Codice Civile, fermo restando il diritto della Parte lesa di richiedere l'emissione di provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. a tutela delle Informazioni Riservate.
- Art. 9
Comunicazioni
Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, agli indirizzi indicati in calce all'accordo. Le variazioni degli indirizzi dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte.
- Art. 10
Legge applicabile e foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione o cessazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma, fatte salve le eccezioni di legge eventualmente applicabili al consumatore.
- Art. 11
Clausole generali
Il presente accordo costituisce l'intesa integrale tra le Parti sulla materia trattata e sostituisce ogni precedente accordo o intesa. Eventuali modifiche dovranno essere concordate per iscritto. La nullità o inefficacia di singole clausole non pregiudica la validità dell'accordo nel suo complesso. La tolleranza di una Parte rispetto a violazioni dell'altra non costituisce rinuncia ai diritti.